Art. 2.
(Modifica dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 15 - (Iscrizione all'albo). - Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che dimostrano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale in un determinato settore e una sufficiente conoscenza delle regole che disciplinano la procedura giudiziaria e che sono di condotta morale specchiata; se esercitano attività libero-professionale in un settore ordinistico, devono essere iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale. In assenza di un ordine o collegio di riferimento, devono essere iscritti all'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Se non esercitano attività libero-professionale, devono essere iscritti all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale.
      Nessuno può essere iscritto a più di un albo.
      Sulle domande di iscrizione decide il comitato di cui all'articolo 14.
      Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato di cui all'articolo 5».